Progetto di legge sull'emergenza immigrati

Info diritto d'asilo:

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce il diritto d'asilo all'art. 14 come diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni, non invocabile, però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite.
Lo sviluppo del terrorismo politico a partire dalla seconda metà del secolo scorso ha creato la categoria dei terroristi fuggitivi, in cerca di "santuari", luoghi dove potersi riprendere da ferite, cambiare identità, cercare alleanze. Nel primo dopoguerra i paesi più aperti nel concedere l'asilo ai terroristi politici furono i paesi del blocco orientale. La Francia divenne in seguito il paese più ospitale per i terroristi di sinistra, specialmente italiani, in base alla dottrina Mitterrand (1985). Vi sono tuttavia anche altri paesi che concedono facilmente asilo a terroristi politici.

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione:
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.(wikipedia)

il divieto di respingimento alla frontiera,
l’asilo,
l’ubicazione degli insediamenti di rifugiati,
il divieto per i rifugiati di svolgere attività sovversive,
il rimpatrio volontario.

Una volta ottenuto il riconoscimento dello status, i rifugiati godono del diritto di soggiorno nel paese d’asilo, che consente loro di lavorare, di accedere agli studi di ogni ordine e grado, di avvalersi del ricongiungimento familiare, di iscriversi al sistema sanitario nazionale e, in alcuni casi, di avere accesso all’assistenza sociale. Dopo cinque anni di residenza, essi possono chiedere la cittadinanza italiana.(http://www.unhcr.it/news/dir/62/view/147/quali-sono-i-diritti-dei-rifugiati-in-italia-14700.html).

Legge immigrati
http://www.ristretti.it/areestudio/stranieri/leggi/legge.htm

Legge 05/05/2011

"Disposizioni concernenti la regolazione dell'accoglienza degli immigrati"

I richiedenti di asilo politico senza passaporto o carte di identità saranno accolti in campi in cui potranno risiedere per massimo 2 settimane-1 mese (dipendenti della situazione dell'emergenza). gli aventi diritto di asilo politico potranno risiedere in casa e svolgere dei lavori utili al paese e ricevere una paga come compenso(questi lavori non possono superare un tot per non intralciare l'occupazione dei residenti) oppure potranno scegliere di vivere sempre in case date dal governo ma di dover firmare una volta al giorno nella questura del paese. i richiedenti di asilo politico potranno soggiornare nel paese di arrivo/accoglienza fino al perdurare del motivo per cui hanno chiesto l'asilo politico.

In italia gli emmigranti non potranno superare il 25% della popolazione locale calcolata con rapporto tra il livello regionale e comunale della densità demografica. Esclusi da queste norme i capoluoghi delle regioni finchè non si arriverà all'apice dell'emergenza. a livello europeo

Premettendo che per ogni immigrato verranno rispettate tutte le norme stabilite dalla Dichiarazione dei Diritti Umani, lo Stato affronterà tempestivamente il problema del'immigrazione in questo modo:

CAPO I
Disposizioni concernenti la regolazione dell'accoglienza degli immigrati.

Art.1
(Disposizioni sull'accoglienza)

All'arrivo dell'imbarcazione verranno prestati tutti i servizi primari a tutte le persone che ne abbiano la necessità, indistintamente dalla loro situazione civile (regolarità o meno dell'immigrato), presso gli appositi centri di accoglienza temporanei. Questi centri, situati nei maggiori luoghi di attracco delle imbarcazioni clandestine, saranno sorvegliati rigorosamente affinché nessuno ne possa uscire. Ogni centro avrà la sua regolamentazione interna, alle regole basilari prestabilite per tutti i centri di accoglienza si presenterà l'esigenza di immittere regole mirate, che differiscono essenzialmente dalla località in cui sono situati e dalle esigenze del personale interno.

Art. 2
(Condizioni di regolarità dell'immigrato)

In secondo luogo, verranno effettuati i controlli con i quali si stabilirà la regolarità dell' immigrato.

La regolarità dell'individuo è determinata da:

  • Il possesso di un regolare permesso di soggiorno
  • Il possesso di un documento d'identità
  • La garanzia di un posto di lavoro; dovrà essere dimostrata l'esistenza di una proposta di lavoro, partita da un qualsiasi ambiente lavorativo regolare con sede in Italia

e\o

l'intenzione di raggiungere il proprio nucleo familiare precendetemente immigrato (i familiari dell'individuo devono essere immigrati regolari, aventi un'abitazione e un lavoro regolare) o di unirsi civilmente ad un cittadino Italiano.

Al termine dei suddetti accertamenti l'immigrato sarà libero di lasciare il centro per raggiungere la località dichiarata, l'effettivo arrivo sarà denunciato agli uffici locali pertinenti.

Art. 3
(attribuzione del diritto d'asilo)

Il diritto di asilo sarà concesso all'individuo avente un documento d'identità e i seguenti requisiti:

  • Assenza di reati commessi nel proprio Paese (nel caso in cui l'individuo abbia commesso un reato, sarà accettato solo se avrà già scontato regolarmente la propria pena).
  • Presenza di una motivazione valida: saranno accolti rifugiati di guerra, individui perseguitati religiosamente e culturalmente, individui provenienti da regioni in cui si sia verificata una catastrofe naurale.

Art.4
(Disposizioni sui provvedimenti concernenti l'immigrato irregolare)

Gli immigrati privi di un documento di riconoscimento avranno due mesi di tempo per provare la loro identità.
Durante questo lasso di tempo saranno ospitati provvisoriamente negli adeguati centri di accoglienza. Questi dovranno collaborare, come i richiedenti di asilo politico, all'adempimento dei vari servizi essenziali al centro (lavori di pulizia dei vari ambienti, servizi mensa, educativi..); la condotta del singolo sarà controllata, nel momento in cui egli non rispetterà le regole interne al centro e/o commetterà reati la richiesta del diritto d'asilo sarà revocata.

Nel momento in cui sarà possibile riconoscere nell'individuo una persona non perseguibile penalmente dallo Stato da cui proviene, saranno avviati i procedimenti per la richiesta del Diritto di asilo.

Al riconoscimento di individui perseguitati penalmente dal proprio Stato, si provvederà a informare tale Paese della presenza dell'immigrato, che verrà riportato nella propria nazione a sue spese, o in assenza di fondi a spese della sua Patria.

Art.5
(Disposizioni sulla gestione dei minorenni)

Agli immigrati minorenni, aventi il diritto di asilo politico sarà garantito il diritto all'istruzione.
Gli individui di età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere iscritti alle scuole esterne al campo di ogni ordine e grado a condizione che paghino regolarmente le tasse scolastiche e l’occorrente necessario. Qual’ora i genitori o chi ne esercita la tutela non dispongano del denaro sufficiente per lo svolgimento delle attività didattiche, saranno presi provvedimenti dallo Stato, che si impegnerà ad inviare professionisti negli appositi centri d’accoglienza temporanei. Tra essi saranno compresi volontari Laureati o neo Laureati che vorranno fare esperienza in questo ambito lavorativo.
Chi invece non possieda il diritto d'asilo politico o è in attesa di riceverlo non potrà frequentare la scuola.

Coloro che hanno raggiunto i 16 anni e quindi hanno libera scelta nell’ambito istruttivo, autorizzati dai genitori/tutori, potranno lavorare a condizione che vengano accettati dai propri datori di lavoro tramite un regolare contratto di apprendistato.

Art.6
(Distribuzione degli immigrati)
Gli immigrati non potranno superare il 25% degli abitanti locali, all'arrivo dovranno essere disposti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale disponendoli in egual misura tra tutti i comuni, questa percentuale dovrà essere calcolata su tutti gli immigrati, anche tra quelli già presenti e privi di cittadinanza.

In qualsiasi situazione i nuclei familiari non dovranno mai essere separati se non ci sarà una richiesta specifica che sarà presa in considerazione ed esaminata dagli addetti allo smistamento.

Art.6bis
(Possibili soggiorni peri riceventi di asilo politico)MODALITà DI PERMANENZA

Gli immigrati, dopo esser stati identificati, potranno scegliere di lasciare il centro di accoglienza e rendersi autosufficienti oppure potrannno rimanere nei centri di accoglienza qui i maggiorenni dovranno collaborare all'adempimento dei vari servizi essenziali al centro (lavori di pulizia dei vari ambienti, servizi mensa, educativi..); la condotta del singolo sarà controllata, nel momento in cui egli non rispetterà le regole interne al centro e/o commetterà reati l'immigrato dovrà tornare al suo paese di origine.

Art.7
(norme e sanzioni)
Se l’addetto al riconoscimento non rispetterà il termine dato per l’identificazione dovrà pagare una sanzione pari al danno provocato, calcolato in base ai giorni in più rispetto alla data prefissata. La sanzione minima sarà pari a 150 euro e aumenterà ogni giorno 40 euro.
Se l’immigrato avrà un comportamento scorretto sarà sanzionato in base alla gravità e verrà punito di conseguenza, inserendo anche la possibilità del carcere.